Il Gruppo Freccia Rossa, seguendo un metodo già sperimentato in precedenti occasioni, che si basa su un lungo e paziente confronto tra giuristi del lavoro con diverse esperienze e orientamenti culturali, si è dato come obiettivo la formulazione di un progetto di riforma dell’attuale disciplina delle sanzioni dei licenziamenti invalidi, caratterizzata, come noto, da un elevato tasso di frammentazione e incertezza interpretativa.
L’obiettivo, dunque, era quello della formulazione di una regolazione unitaria e organica della disciplina in ambito privato (pur limitata al terreno del regime sanzionatorio, e senza mettere mano invece ai regimi sostanziali delle diverse fattispecie di recesso del datore di lavoro), superando l’attuale frammentazione su più fonti succedutesi e modificate nel tempo.
Tale impresa, certamente difficile e impegnativa, è giustificata dal perseguimento di almeno due importanti valori: la certezza (per quanto possibile) del regime sanzionatorio applicabile; il superamento della discutibile differenza di discipline oggi applicabili in relazione al mero dato temporale del momento di costituzione del rapporto di lavoro.
Lo sforzo è stato notevole, e alcune soluzioni sono state discusse a lungo, valutando diverse e contrastanti opzioni, varie alternative tecniche, ecc. Ciò è avvenuto, ad esempio, nella fissazione della linea di confine tra sanzioni ripristinatorie e sanzioni indennitarie in relazione alle varie ipotesi di illegittimità.
Le soluzioni di volta in volta raggiunte sono frutto di una costruzione condivisa, almeno sul piano della razionalità tecnica e della ragionevolezza, anche quando taluno avrebbe preferito un diverso bilanciamento degli interessi in campo.
Ciò è stato favorito anche dalla convinzione di dover tener conto degli assetti consolidati e delle soluzioni più condivise da dottrina e giurisprudenza, in particolare da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale (e ciò a prescindere dal grado di condivisione personale degli esiti di tale giurisprudenza). Eccezione (sia pure non voluta) a tale ultimo criterio imprese” per il quale, pur a seguito di una articolata discussione e di sforzi di approfondimento, non si è raggiunta una soluzione sufficientemente condivisa sul terreno della eventuale distinzione di regimi sanzionatori basata su criteri diversi da quello del computo dei dipendenti (computo sia pure rivisto dal punto di vista dei relativi criteri), optando di conseguenza per una soluzione ispirata ad una maggiore flessibilità della tecnica indennitaria.
Ciò premesso, è evidente che la materia del recesso e della disciplina dei relativi profili sanzionatorio rimane caratterizzata da un elevato tasso di ‘politicità’, dove le opzioni valoriali e di politica del diritto dei singoli giuristi (tutte ovviamente legittime, se argomentate e rispettose dei principi espressi dalla Costituzione e dalle Carte europee), così come le opzioni sulle tecniche meglio in grado di realizzare tali valori, difficilmente riescono a trovare sempre soluzioni di incontro e compromesso: non solo perché si tratta di definire un difficile equilibrio, in materia di recesso, nel bilanciamento tra tutela della stabilità del rapporto di lavoro e tutela degli interessi alla flessibilità dell’impresa (e delle altre organizzazioni di lavoro); ma anche perché, come è evidente, la disciplina delle conseguenze del recesso invalido definisce, indirettamente, gli assetti di potere sociale e contrattuale nei rapporti di lavoro (individuali e collettivi).
Il valore di proposta collettiva, oggi consegnata alla discussione di altri studiosi e degli operatori, non è perciò sminuito dal fatto che alcuni componenti del Gruppo Freccia Rossa – pur avendo partecipato con impegno alla discussione e alla definizione del progetto e delle singole soluzioni tecniche ivi contenute – abbiamo formulato alcune osservazioni e note su singoli passaggi del progetto, che vengono riportate in calce.